Diritto di Coscienza

11-07-2006 @ 08:01

Marchi tipici a rischio con gli inceneritori

Categoria: Natura, Italia, Salute

Campi coltivati

Gli inceneritori, come ho già riportato nel post precedente, sono altamente inquinanti, nonostante rispettino i limiti di legge. Infatti le leggi non considerano inquinanti le nanoparticelle (polveri PM0,01) abbondantemente prodotte da questi impianti a causa delle elevate temperature. Inoltre, per legge è possibile produrre un certo quantitativo di inquinanti come diossine, furani, altri tipi di PCB e metalli pesanti, sebbene queste sostanze siano definite non biocompatibili (non possono entrare nel ciclo biologico degli esseri viventi).
Nonostante queste consolidate verità, il potere economico dietro l’incenerimento dei rifiuti è tale che induce sia i politici che diversi tecnici e scienziati a nascondere la dannosità degli inceneritori - o quantomeno, nel caso degli scienziati, a evitare furbescamente le verità scomode. La prima cosa che fanno i promotori di questi impianti è cercare di minimizzare sull’impatto ambientale: affermano che i filtri possono trattenere tutto, che i limiti di legge sono rispettati, che si chiamano termovalorizzatori e non inceneritori… Tutte cose falsissime oppure manipolate (il post successivo sarà proprio basato sulla favola dei termovalorizzatori).

Senza entrare in profondità sull’argomento inceneritore - già trattato sinteticamente nel post precedente e sarà approfondito nel prossimo-, parliamo delle ricadute sulle coltivazioni e i prodotti tipici (DOC, DOP, e così via), riferendoci anche alla normativa riportata in dlg. n° 22/1997 (decreto Ronchi, aggiornato alla L n° 302/2004) e dlg. n° 228/2001.

Le sostanze non biocompatibili sono assimilate dai tessuti animali e vegetali senza che questi possano trasformarle in elementi utili per l’organismo: in sostanza, sono visti come rifiuti da eliminare da parte degli organismi, i quali non riescono a smaltirli. Si accumulano nell’ambiente, sono assorbite dalle coltivazioni, dai pascoli nei quali banchettano gli animali d’allevamento (mucche, pecore, capre). Questo il motivo per cui si trova diossina nel latte, nelle carni animali, nella verdura… Dato che queste sostanze, chiamate inquinanti organici persistenti (POP, acronimo inglese di Persistent Organic Pollutants), possono soltanto accumularsi senza praticamente sparire (impiegano decenni e decenni a biodegradarsi), risulta chiarissimo che, se anche un inceneritore produce poca diossina, nell’arco di un ventennio ne avrà prodotta così tanta da mettere a repentaglio la sicurezza sanitaria e ambientale della zona direttamente interessata dall’inquinamento. Le coltivazioni e i prodotti tipici sono a rischio di avvelenamento e di conseguenza la loro qualità non potrà essere garantita. Di fronte a tale reale pericolo, gli enti locali e nazionali devono applicare quel principio di precauzione che dovrebbe sempre essere invocato ma che, al contrario, è impiegato soltanto in base agli interessi economici di qualcuno - per gli OGM si parla di essere cauti ma per gli inceneritori no…

La preoccupazione da parte delle istituzioni nazionali ovviamente c’è ed è incarnata dai sopra citati decreti.
all’art. 22 dlg 22/1997 (decreto Ronchi, che fa riferimento come legge quadro sui rifiuti) si parla dei piani regionali dei rifiuti i quali, secondo il comma 3, devono prevedere dei criteri per l’idonea localizzazione degli impianti di smaltimento e di reupero, e quelli necessari alla gestione rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità e autosufficienza [1]. Dato che gli impianti per la gestione dei rifiuti devono essere scelti in base ai costi, l’efficienza, l’autosufficienza e la possibilità di localizzazione, scegliere un inceneritore come impianto di smaltimento risulta già di per sé una scelta incoerente con le indicazioni normative: l’incenerimento è il processo più inefficiente, impattante e costoso che ci sia.

I criteri sopra citati devono servire per proteggere i prodotti con marchio di tipicità, quelli biologici e le zone a interesse agrituristico, così come stabilito all’art. 21 commi 1-2 dlg 228/2001 [2].

Ma i criteri scelti arbitrariamente dalle Regioni, tutelano davvero la produzione agro-alimentare? No di certo, dato che moltissime Regioni italiane prevedono la costruzione di impianti turbogas e di incenerimento dei rifiuti. E purtroppo non vi sono né a livello europeo né italiano delle leggi che sanzionino chi inquina o rovina la qualità di tali prodotti - poiché tutto è demandato proprio alle Regioni e alle Provincie.
L’unica strada percorribile, senza appesantire ulteriormente il bagaglio giuridico già pantagruelico dell’Italia, è quella di introdurre nella disciplinare (il documento che dà una descrizione dettagliata delle condizioni alle quali il prodotto particolare deve sottostare per beneficiare del marchio di tipicità) delle condizioni sull’inquinamento dei prodotti. In tal modo, i ricorsi per danni alla produzione agro-alimentare protetta possono essere accolti dall’UE con una ragionevole certezza del buon esito. Di conseguenza, ci sarebbe da parte degli enti locali una maggiore responsabilizzazione al problema.

Fatto sta che, comunque, i danni all’economia agro-alimentare e all’ambiente nel suo complesso sono un dato di fatto ampiamente provato da più fonti, nazionali (CNR, ARPA, ISS, scienziati, medici, chimici…) e internazionali (OMS e scienziati di livello internazionale). Un ricorso all’UE, dunque, sebbene non abbia il supporto delle normative, può avere la forza delle perizie tecnico-scientifiche per creare un precedente (nei casi fortunati) o iniziare un processo in cui la presentazione di molteplici ricorsi da più parti possa indurre l’UE a mettere mano al codice e rimediare al vuoto legislativo a tutela di quest’importante settore economico.

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P.S.: mi dispiace molto aver abbandonato il mio blog per così tanto tempo, però tra lavoro e attivismo per una gestione dei rifiuti sostenibile non ho mai avuto tempo di aggiornarlo. Troppe attività urgenti mi hanno spinto a prepararmi su vari argomenti, scrivere documenti e organizzare incontri con le persone, cose più importanti che scrivere su un blog.
D’ora in poi forse avrò maggior tempo a disposizione, almeno per scrivere un post a settimana.

Note.

[1] art. 22 comma 3 dlg n° 22/1997, alcuni estratti (il grassetto è un artificio non presente nel testo di legge):

  1. "le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
    impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
    destinate ad insediamenti produttivi
    ; [lettera a)]
  2. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
    urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l’autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani
    non pericolosi
    all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 23, nonché ad
    assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire
    la riduzione della movimentazione di rifiuti; [lettera c) ]
  3. i criteri per l‘individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
    impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche’ per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti
    allo smaltimento dei rifiuti
    ;" [lettera e)].

[2] art. 21dlg n° 228/2001 (il grassetto è un artificio non presente nel testo di legge):

  1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
    legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo
    Stato, le regioni e gli enti locali tutelano
    , nell’ambito delle rispettive competenze:
    a) la tipicita’, la qualita’, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche’ le tradizioni rurali di
    elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari
    a denominazione di origine controllata (DOC), a
    denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta
    (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
    b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del
    regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
    c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
  2. La tutela di cui al comma 1 e’ realizzata, in particolare, con:
    a) la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
    impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto
    legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre
    1997, n. 389, e l’adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2
    dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
    b) l’adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8
    giugno 1990, n. 142, e l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
    smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto
    legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

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